Con dispositivi di agganciamento si intendono, nell’ambito delle quattro ruote, il gancio di traino del veicolo trainante e il dispositivo di traino dei rimorchi. Per i rimorchi provvisti di freno a inerzia e un peso totale massimo di 3,5 tonnellate, è obbligatorio l’uso di un cavo di rottura. Tale accorgimento fa in modo che il freno a mano del rimorchio si attivi immediatamente nel caso in cui il rimorchio fuoriesca dal gancio e si sganci quindi inaspettatamente e accidentalmente dal veicolo trainante. In questo modo si evita l’avanzamento incontrollato del rimorchio. Questa categoria di rimorchi comprende anche transporter per veicoli, rimorchi per cavalli, rimorchi per bagagli o rimorchi per il trasporto di bestiame.
Sono esenti dal suddetto obbligo i rimorchi non frenati (senza freno a mano) provvisti di un dispositivo di sicurezza supplementare infrangibile, costituito da fune o catena in acciaio e il cui peso totale non supera i 750 kg. Anche questo dispositivo di sicurezza non deve essere montato alla stregua di un lazo.
Inoltre, tutti i dispositivi di agganciamento devono essere contrassegnati da un codice apposito. Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 91 dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), è necessario che siano specificati il numero di omologazione «e-» (per CE/UE) o «E-» (per UNECE), il carico ammissibile e il valore del carico verticale.
Il carico ammissibile indica la forza verticale esercitata sul gancio a sfera. Il valore del carico verticale si riferisce a un parametro tecnico che indica il carico massimo consentito. Il numero di omologazione («e» o «E») indica che il dispositivo di agganciamento è conforme alla norma europea. In assenza di questa dicitura è necessaria la previa omologazione del dispositivo di traino da parte di un’autorità di omologazione competente (gli uffici cantonali per la circolazione stradale o un’azienda riconosciuta per l’omologazione in officina). Anche questo dato viene registrato nel libretto di circolazione del veicolo.
La differenza sta nei dettagli
Molti conducenti di rimorchi sono tutt’ora abituati a lanciare il cavo di rottura sul gancio di traino alla stregua di un lazo. Tuttavia, dall’entrata in vigore del regolamento UNECE 55 (Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, in breve: UNECE), tale procedimento non è più permesso. Secondo la normativa, il cavo di rottura deve essere fissato al veicolo stesso o agli appositi punti di fissaggio (ad es. occhioni o coprigiunti).
Nel caso di ganci di traino realizzati in conformità con la direttiva UNECE 55, occhioni o coprigiunti sono presenti dall’inizio come punti di fissaggio per il cavo di rottura. Sebbene queste norme siano in vigore dal 1998, in Svizzera i conducenti possono essere multati per inadempienza solo dal 1° novembre 2014.
Il motivo? Perché fino a questo momento, i ganci di traino erano soggetti anche alla direttiva 94/20/CEE (Comunità europea, in breve: CE). Tale norma non prevedeva disposizioni riguardanti i punti di fissaggio per i cavi di rottura. Tuttavia, dato che questa direttiva non è più in vigore dal 31 ottobre 2014, i conducenti disinformati corrono il rischio di essere multati per uso improprio del cavo.
Qualora il proprietario di un veicolo venga fermato dalla polizia presso un posto di blocco per un controllo e il cavo si trovi avvolto attorno al gancio a sfera, questo costituisce una violazione del regolamento previsto dalla legge. È possibile evitare di incorrere nella multa solo se si è in grado di dimostrare, tramite l’apposito numero presente sul gancio di traino, che il veicolo è stato omologato ai sensi della direttiva CE 94/20/CEE. Tale conferma può essere richiesta direttamente al rispettivo produttore.
Si raccomanda tuttavia cautela, in quanto una possibile riduzione o prevenzione del rischio di incidente potrebbe prevalere, dal punto di vista legale, sulla direttiva 94/20/CEE. Si pone inoltre la domanda relativa alla possibilità di usufruire della copertura assicurativa per i costi derivanti da incidente con cavo di rottura non agganciato correttamente.
Nessun occhione disponibile? Nessun problema! Doppio è sinonimo di sicuro
È quindi assolutamente necessario dotare tutti i dispositivi di agganciamento di un occhione o di un coprigiunto? Non esattamente. Per andare sul sicuro, si consiglia comunque di dotare il gancio di traino del veicolo di un punto di fissaggio conforme alla legge (ad es: fune d’acciaio con morsetto di sicurezza). Questo a prescindere dal fatto che il veicolo sia o meno immatricolato ai sensi della vecchia direttiva. Il montaggio può essere effettuato da un partner di servizio o, qualora si disponga della relativa competenza, anche per conto proprio. Non è consentito saldare occhioni.
Importante: Se il gancio di traino è rimovibile, la corda d’acciaio con morsetto deve essere montata direttamente sul veicolo. Ciò fa sì che il freno del rimorchio venga azionato anche nel caso in cui il gancio di traino si stacchi dal veicolo trainante.